Dal 29 maggio scorso è entrata in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio. Il titolo ufficiale parla di "disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani", ma dietro questa formula burocratica si nasconde qualcosa di molto concreto: il modo in cui lo Stato italiano decide di fare sul serio contro chi vende falso Made in Italy agroalimentare.
Per chi produce olio, vino, formaggi, salumi o qualsiasi altro prodotto legato alla tradizione italiana, questa legge merita attenzione. Con lei cambiano in fatti le regole del gioco in modo strutturale. E chi le capisce per tempo ha un vantaggio su chi aspetta.
Cos'è la legge 75/2026: il reato specifico per le frodi alimentari
La novità più significativa è sul piano penale. La legge inserisce nel Codice Penale due nuovi articoli: il 517-sexies e il 517-septies che introducono formalmente il reato di frode in commercio di alimenti e il reato di commercio con segni mendaci.

Fino al 28 maggio vendere un prodotto spacciandolo per DOP o IGP quando non lo era rientrava in categorie penali generiche. A partire dal 29 maggio esiste un reato specifico, costruito attorno a questo tipo di condotta.
È stato riconosciuto il "patrimonio agroalimentare" come bene giuridico tutelato dallo Stato. Non è un dettaglio simbolico: significa che la contraffazione del cibo italiano viene equiparata, nella gerarchia dei valori protetti dalla legge, ad altri beni collettivi di rilievo costituzionale.
Cosa rischiano concretamente le aziende: sanzioni, casistiche e comportamenti vietati
Cosa rischia chi contraffà prodotti DOP o IGP?
Le pene previste non sono simboliche. Chi contraffà prodotti DOP, IGP o biologici rischia fino a quattro anni di reclusione e multe fino a 50.000 euro. Ma c'è un elemento che cambia profondamente il profilo di rischio: la punibilità può scattare già nella fase di trasporto o stoccaggio doganale, prima ancora che il prodotto arrivi al consumatore finale.

Sul fronte amministrativo, Il Fatto Alimentare evidenzia una rivoluzione altrettanto importante: le sanzioni per violazioni come pratiche ingannevoli di etichettatura, omissione dell'origine o indicazioni false non vengono soltanto aumentate, ma potranno essere calcolate in percentuale sul fatturato aziendale. Una scelta che segue le indicazioni europee: sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" e che in Italia mancava del tutto.
Per una piccola azienda con 500.000 euro di fatturato, anche una percentuale ridotta può tradursi in una cifra che brucia. Per un gruppo industriale, il deterrente diventa davvero significativo.
Chiusura temporanea dell’attività
Un altro strumento nuovo è la possibilità per il giudice di
disporre la chiusura temporanea dell'attività: cantine, caseifici,
stabilimenti di produzione possono essere sigillati per un periodo tra 5 giorni
e 3 mesi. Non serve una condanna definitiva. Basta che ci siano elementi
sufficienti.
Esempi pratici di condotte a rischio
L'avvocata Neva Monari, esperta di diritto alimentare intervistata da Il Fatto Alimentare, mette in guardia su un aspetto tecnico che riguarda da vicino chi lavora nella comunicazione dei prodotti: il nuovo articolo 517-septies punisce "l'utilizzo di indicazioni, anche figurative, che si sa essere false o ingannevoli al fine di indurre in errore il consumatore". La reclusione prevista va da 3 a 18 mesi, con multa fino a 20.000 euro.
Tradotto in pratica: un'etichetta con un paesaggio italiano su un prodotto che non ha nulla di italiano può integrare questo reato. Una grafica che richiama la tradizione artigianale per un prodotto industriale anche. Non serve la malafede conclamata: basta che l'indicazione sia oggettivamente ingannevole.
La specificità del settore lattiero-caseario
C'è poi il settore lattiero-caseario, dove la legge è particolarmente precisa. Viene infatti vietato l'uso abusivo delle denominazioni "latte" o derivati per prodotti vegetali con sanzioni proporzionali al fatturato e sequestro immediato delle merci. La norma è molto stringente: anche la dicitura "latte di soia" accompagnata da una spiegazione che ne chiarisce l'origine vegetale potrebbe essere sanzionata. Persino scritte come "Questa bevanda non è latte" o "formaggio vegetale" non sono ammesse.
Il vantaggio competitivo della trasparenza
Chi lavora bene non ha nulla da temere.
La legge 75/2026 non è una minaccia per chi rispetta i disciplinari, etichetta correttamente e non fa promesse che i suoi prodotti non possono mantenere. È invece uno strumento che finalmente alza il costo della disonestà, riducendo la concorrenza sleale di chi lucra su un'identità che non gli appartiene.
Per anni, un produttore di Parmigiano Reggiano autentico ha dovuto competere con imitazioni che costavano meno perché non sostenevano i costi di una filiera certificata. La legge 75/2026 non risolve tutto, ma introduce un deterrente concreto.

Assoutenti lo dice chiaramente: l'impianto normativo tutela maggiormente le aziende che investono in qualità, filiera corta e rispetto dei disciplinari, contrastando chi opera in maniera scorretta. Per le PMI del Made in Italy food che hanno fatto della trasparenza il loro modello di lavoro, questa legge è una notizia positiva.
Cosa fare adesso: gli step operativi per le PMI del food
Vediamo insieme cosa occorre fare nei prossimi mesi.
1. Revisionare le etichette.
Qualsiasi indicazione di origine, provenienza o caratteristica qualitativa deve essere verificabile e documentabile. Se hai dubbi su una dicitura, è il momento di chiarirli con un esperto di diritto alimentare.
2. Verificare la comunicazione.
La legge colpisce anche le indicazioni "figurative" ingannevoli. Questo include packaging, grafica, sito web e materiali commerciali. Una campagna di comunicazione che promette più di quello che il prodotto offre è un rischio concreto.
3. Verificare/implementare un modello organizzativo efficace
Come segnalato da Assoutenti, l'estensione dei reati alla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) significa che le aziende possono essere ritenute responsabili anche per condotte dei singoli. Dotarsi di un modello organizzativo adeguato non è più solo buona prassi.
4. Seguire l’evoluzione giurisprudenziale
La legge 75/2026 presenta ancora nodi interpretativi da risolvere, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento con le normative europee esistenti. Nelle prossime settimane emergeranno le prime applicazioni pratiche. È necessario seguire quidni l'evoluzione giurisprudenziale.
Il Made in Italy ha bisogno di regole vere
La legge 75/2026 sancisce che la qualità italiana non può più essere un concetto generico su cui chiunque può appoggiarsi. Chi investe davvero nella propria identità produttiva (chi lavora materie prime verificate, rispetta i disciplinari, etichetta con onestà) ha finalmente uno strumento in più per far valere la differenza.
Per le PMI italiane del food, la strada non è mai stata diversa da questa: fare bene, comunicarlo chiaramente, costruire fiducia. La legge 75/2026 non cambia questa logica. La rafforza.